Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Testo vigente dal 28 febbraio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-02-28;21~art64 · fonte del testo