Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere: alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1969, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11; alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5279 e 5280 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124; alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5176, 5177 e 5281 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 8, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 583.

Testo vigente dal 28 febbraio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-02-28;21~art65 · fonte su Normattiva