Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 2.000 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2.100 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Testo vigente dal 28 febbraio 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-02-28;21~art88 · fonte su Normattiva