Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 e dallo articolo 1 della legge 9 aprile 1971, n. 167, resta determinato, per l'anno finanziario 1973 - dedotto l'importo indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali - in lire 329.472.629.000.

Testo vigente dal 28 febbraio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-27;18~art14 · fonte su Normattiva