Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili fino all'importo massimo di lire 257.412.678.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1973. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo vigente dal 28 febbraio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-27;18~art15 · fonte su Normattiva