Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera a) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1971, n. 167, resta determinato, per l'anno finanziario 1975 - dedotto l'importo indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali e la somma prevista dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36 - in lire 392.804.319.000.

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-26;132~art17 · fonte su Normattiva