La quota parte degli stanziamenti autorizzati a favore della Cassa per il Mezzogiorno, con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario, e' stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 350.000.000.000. Si applicano, a dette operazioni, le norme di cui al quarto comma dello stesso articolo 17.

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-26;132~art16 · fonte su Normattiva