La quota parte degli stanziamenti autorizzati a favore della Cassa per il Mezzogiorno, con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario, e' stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 350.000.000.000. Si applicano, a dette operazioni, le norme di cui al quarto comma dello stesso articolo 17.
Testo vigente dal 30 aprile 1975
