Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1981, in lire 262 miliardi 313.804.000 ed in lire 390.001.299.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. La quota di cui al predetto articolo 2, lettera b), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati contenuti nella relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1980. La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti, per l'anno finanziario 1981, dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153, 5 agosto 1975, n. 412, 10 maggio 1976, n. 261, 10 maggio 1976, n. 352, 1 luglio 1977, n. 403, articolo 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al predetto capitolo n. 7081 del menzionato stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;164~art34 · fonte su Normattiva