Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

Art. 9 — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare e' determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio. Tale fondo e' assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 giugno 1990, n. 158

5

La L. 14 giugno 1990, n. 158 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' costituito: a) da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo; b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore".

Testo vigente dal 23 giugno 1990

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