Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, dei fondi iscritti ai capitoli numeri 6801, 9517, 6802, 9525, 6803, 9535, 6804 e 9536 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative. Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonche' tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;702~art31 · fonte su Normattiva