E' stabilito, per l'anno finanziario 1977, il limite di impegno di L. 10.000.000.000, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera.
Testo vigente dal 31 dicembre 1976
