Ai sensi dell'articolo 117, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, modificata dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1981, in lire 5.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;164~art17 · fonte su Normattiva