Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di L. 423.379.562.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'amministrazione stessa per l'anno 1977. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le poste e le telecomunicazioni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art20 · fonte su Normattiva