Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 559.025.258.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'amministrazione stessa per l'anno 1978. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1978-31 agosto 1978, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 29 aprile 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-04-27;143~art21 · fonte su Normattiva