Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli 1107, 1108 e 1109 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, concernenti spese per l'espletamento di concorsi, per corsi di formazione e di addestramento, per l'espletamento di corsi e di seminari nonche' per la divulgazione del nuovo sistema tributario.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art58 · fonte su Normattiva