[1]Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e dell'articolo 241 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 alle momentanee deficienze di cassa degli enti, istituti e stabilimenti militari rispetto alle anticipazioni di fondi e alle speciali esigenze previste dall'articolo 247 del citato regolamento di amministrazione, nonche' per provvedere al fondo scorta per le navi, per i corpi, per gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1979, come segue:
[2]Esercito...................... L. 10.150.000.000 Marina....................... L. 15.500.000.000 Aeronautica..................... L. 7.650.000.000 Arma dei carabinieri................ L. 4.700.000.000 Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 - secondo e quarto comma - della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
Testo vigente dal 30 marzo 1979
