Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si provvede con le disponibilita' del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale, per l'anno finanziario 1980, e' stabilito l'apporto di lire 10.000.000.000.

Testo vigente dal 30 aprile 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-04-30;149~art28 · fonte su Normattiva