I titoli di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, non sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di cui al secondo comma dello stesso articolo 32 e sono ammessi ai benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ancorche' non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreche' attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. I benefici di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' di cui ai commi terzo e quarto dello stesso articolo 32 competono anche relativamente agli effetti e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale. Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi annuali si applicano l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione".

Testo vigente dal 26 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-10-20;304~art4 · fonte su Normattiva