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Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1982, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1). E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Testo in vigore dal 30 aprile 1982 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1982-04-30;188~art1 · fonte su Normattiva