Art. 25 — Disposizioni diverse
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A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1982, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto. Per l'anno 1982, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire quattrocento milioni. Per l'anno finanziario 1982 gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione dei dicasteri interessati, in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge. Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa. Per l'anno finanziario 1982 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative rispettivamente per competenza e cassa sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa nell'ambito delle dotazioni di cassa iscritte ai capitoli considerati sotto la categoria IV "Acquisto di beni e servizi" dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per l'anno finanziario 1982 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli indicati nella tabella D allegata alla presente legge. A decorrere dalla data di soppressione del Commissariato per l'assistenza al volo civile, le disponibilita' esistenti, in conto competenza ed in conto residui, sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, relativi al funzionamento del predetto Commissariato, saranno trasferite all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, quale sovvenzione dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1982 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema mutuoprevidenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria" dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sara' effettuata a titolo di acconto in ragione del novanta per cento delle relative somme iscritte, in conto competenza ed in conto residui, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1981 per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1982, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.
Testo in vigore dal 30 aprile 1982 al 22 dicembre 2008
