Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86

Art. 21 — Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19). Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1984, in termini di competenza e di cassa, le somme, corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario, occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Testo vigente dal 30 dicembre 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-12-29;744~art21 · fonte su Normattiva