Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-87

Art. 7 — Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1985, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1985, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1). Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonche' le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;888~art7 · fonte su Normattiva