Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999

Art. 6 — Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1997, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1). Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonche' le iscrizioni ai componenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 28 dicembre 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-12-23;664~art6 · fonte su Normattiva