Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

Art. 6 — Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1993, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1). Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonche' le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082 e 2105 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1993, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 29 dicembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;501~art6 · fonte su Normattiva