Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-89

Art. 21 — Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1987, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

Testo in vigore dal 30 dicembre 1986 al 15 novembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-22;911~art21 · fonte su Normattiva