Art. 21 — Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1987, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19). (( 1-bis. Alle spese di cui al capitolo 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1987, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato))
Testo in vigore dal 15 novembre 1987 al 22 dicembre 2008
