Art. 14 — Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (tabella n. 13). ((1-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, nell'anno finanziario 1989, a trasferire, con propri decreti, la somma di lire 3 miliardi, in conto residui e cassa, dal capitolo n. 8223 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo n. 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze)) E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1989, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30(Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto- regolamento approvato con regio-decreto 5 ottobre 1933, n. 1577. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1989, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Testo vigente dal 26 novembre 1989
