Art. 14 — Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1991, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1991, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. ((3-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, nell'anno finanziario 1991, a trasferire, con propri decreti, la somma di lire 140 miliardi, in conto residui e cassa, dal capitolo n. 7969 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1991))
Testo in vigore dal 4 dicembre 1991 al 22 dicembre 2008
