Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-93

Art. 4 — Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1991, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1). Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, le somme stanziate sul capitolo n. 145 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1991 sono versate all'entrata del bilancio, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze, (Rubrica n. 6) per l'anno finanziario medesimo. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 il numero degli ufficiali di completamento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1991, e' stabilito in 210. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli, si applicano per l'anno finanziario 1991, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilita' generale dello Stato, aggiunto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1991, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9 comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1991, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1991, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1990 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;406~art4 · fonte su Normattiva