Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

Art. 11 — Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1992 al 25 novembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;501~art11 · fonte su Normattiva