Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-96

Art. 21 — Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1994, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21). E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1994, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n.382. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1994, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1993 al 14 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1993-12-24;539~art21 · fonte su Normattiva