Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-96

Art. 21 — Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1994, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21). E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1994, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n.382. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1994, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima. (( La Cassa depositi e prestiti, a valere sui fondi accantonati sull'apposito conto corrente di tesoreria costituito mediante il versamento degli avanzi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, e' autorizzato a versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata la somma di lire 6.000.000.0000. La somma di cui al comma 5-bis sara' assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per essere trasferita al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali al fine di consentire l'acquisto e l'espropriazione di terreni e fabbricati per una migliore gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato. 5-quater. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1994, in relazione alle entrate acquisite per l'attivita' dell'Azienda stessa volta ad assicurare la continuita' di gestione del Parco nazionale dello Stelvio))

Testo in vigore dal 14 ottobre 1994 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1993-12-24;539~art21 · fonte su Normattiva