Art. 5 — Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali suc- cessive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
Testo vigente dal 28 dicembre 1996
