Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000

Art. 7 — Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1998, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato a ripartire con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo contratto per il comparto scuola" di pertinenza del centro di responsabilita' "Personale e affari generali ed amministrativi" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 31 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-12-27;453~art7 · fonte su Normattiva