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I contratti di appalto e di gestione per conto dei servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in corso alla data del 31 dicembre 1962 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1963, ivi compresi quelli gia' prorogati ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, o per qualsiasi altro motivo, sono prorogati fino al 31 dicembre 1963. L'aggio di riscossione ed il minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero il canone fisso, saranno determinati entro il 31 marzo del 1963, con effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre, d'accordo tra le parti ed in base alle riscossioni lorde, realizzate nell'anno precedente. In caso di mancato accordo entro il termine suindicato la misura dell'aggio e del minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero del canone fisso, sara' determinata da un collegio presieduto dall'intendente di finanza" composto da un rappresentate del Comune e da uno dell'appaltatore.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1962 al 24 novembre 1963
