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I contratti di appalto e di gestione per conto dei servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in corso alla data del 31 dicembre 1962 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1963, ivi compresi quelli gia' prorogati ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, o per qualsiasi altro motivo, sono prorogati fino al 31 dicembre 1963. L'aggio di riscossione ed il minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero il canone fisso, saranno determinati entro il 31 marzo del 1963, con effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre, d'accordo tra le parti ed in base alle riscossioni lorde, realizzate nell'anno precedente. In caso di mancato accordo entro il termine suindicato la misura dell'aggio e del minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero del canone fisso, sara' determinata da un collegio presieduto dall'intendente di finanza" composto da un rappresentate del Comune e da uno dell'appaltatore. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 novembre 1963, n. 1517

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La L. 13 novembre 1963, n. 1517 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, sono prorogati di un anno"; ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1964".

Testo in vigore dal 24 novembre 1963 al 23 dicembre 1964

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 1963

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1962 al 24 novembre 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 novembre 1963, n. 1517

    La L. 13 novembre 1963, n. 1517 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, sono prorogati di un anno"; ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1964".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-20;1718~art2 · fonte del testo