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In ogni Provincia una Commissione, presieduta dal veterinario provinciale e composta del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di due rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni piu' rappresentative della Provincia, di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura e di tre membri designati dalla Amministrazione provinciale, propone i programmi di risanamento e di profilassi da sottoporre all'esame parere della Commissione di cui all'articolo 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 31 luglio 1964 al 27 febbraio 1968
