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((In ogni provincia una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste, dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato, dagli assessori all'agricoltura e all'igiene e sanita' dell'Amministrazione provinciale, da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da due rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni piu' rappresentative della provincia, propone, nei limiti fissati dai piani nazionali, i programmi di risanamento e di profilassi che saranno inviati al Ministero della sanita' per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'articolo 2. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanita'. Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti)).
Testo in vigore dal 27 febbraio 1968 al 7 maggio 1976
