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La maggiore spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 22 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54, sara' fronteggiata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. La spesa di lire 5 milioni a carico degli esercizi successivi sara' fronteggiata con lo stanziamento degli appositi capitoli del medesimo stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 21 maggio 1954 al 9 ottobre 2010
