Sono abrogati il secondo comma dell'art. 212 e l'articolo 214 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il primo comma dell'art. 216 del citato testo unico rimane cosi' modificato: "Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il giudizio complessivo e' espresso dal Comitato amministrativo".

Testo vigente dal 9 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;266~art4 · fonte del testo