Art. 47 — Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo
Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e' compilato:
- a)per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio, i direttori di reparto ed i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto;
- b)per i ricercatori dei laboratori dal rispettivo direttore di laboratorio;
- c)per gli impiegati con qualifica di capo servizio e primo dirigente, dal capo dei servizi amministrativi e del personale;
- d)per gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;
- e)per gli impiegati dei servizi tecnici dal rispettivo direttore di servizio
- f)per gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal direttore del laboratorio o servizio tecnico presso il quale prestano servizio;
- g)per gli impiegati appartenenti alle segreterie di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio;
- h)per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;
- i)per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio. Il giudizio complessivo per il personale di cui alla lettera a) e' espresso dal comitato amministrativo; per il personale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e' espresso dal direttore dell'istituto; per quello di cui alla lettera h) dal direttore di laboratorio e per quello di cui alla lettera i) dal capo dei servizi amministrativi e del personale. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106
4Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 7 agosto 2012
