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All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1992 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1992-02-14;156~art8 · fonte del testo