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Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, puo' affidare l'esecuzione di determinate iniziative o manifestazioni alla regione Liguria, al comune di Genova, ad altri enti locali, nonche' ad istituzioni culturali, mettendo a disposizione di questi le somme occorrenti. Gli enti affidatari di cui al precedente comma 1 presenteranno il rendiconto delle somme ricevute alla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, per il riscontro di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei conti, entro tre mesi dal definitivo compimento dell'iniziativa o manifestazione ad essi affidata.

Testo in vigore dal 20 agosto 1985 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;418~art2 · fonte del testo