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Le opere di carattere permanente che saranno realizzate appartengono allo Stato. Per tutta la durata delle manifestazioni, le opere stesse potranno essere date in gestione, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, alla regione Liguria, al comune di Genova e ad istituzioni culturali.

Testo in vigore dal 20 agosto 1985 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;418~art3 · fonte del testo