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Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da ripartire in otto esercizi finanziari consecutivi a decorrere dal 1985. All'onere relativo al triennio 1985-1987, pari a lire 2 miliardi per il 1985 ed a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio pluriennale 1985-1987. Le quote di spesa relative agli anni successivi sono determinate dalla legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 20 agosto 1985 al 22 dicembre 2008
