Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, si provvedera' con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-03-12;128~art4 · fonte su Normattiva