All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verri fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria, delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro, e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 27 maggio 1964
