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Il contributo di cui all'articolo 1 e' devoluto:

  • a)ad iniziative riguardanti: l'organizzazione e l'attuazione, anche in collaborazione con universita' od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari e convegni di studio e attivita' editoriali; le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei; la storia delle organizzazioni studentesche; i rapporti tra universita' e societa' civile; aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;
  • b)al recupero (anche edilizio), al restauro, al riordino ed alla collocazione in idonee sedi di materiale storico, artistico, archivistico, museografico, ed in genere culturale, dell'Universita' di Bologna e alla sua apertura ed esposizione al pubblico nonche' ad iniziative divulgative e didattiche, anche attraverso l'allestimento di mostre finalizzate alla valorizzazione presso la pubblica opinione del ruolo scientifico dell'universita';
  • c)all'istituzione presso l'Universita' di Bologna di un centro internazionale di ricerca sulla storia delle universita', della scienza e delle istituzioni di alta cultura;
  • d)all'erogazione di premi intitolati all'"Alma Mater Studiorum" da corrispondere a studiosi italiani e stranieri particolarmente meritevoli.

Testo in vigore dal 26 marzo 1987 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-03-16;113~art2 · fonte del testo