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Il contributo di cui all'articolo 1 e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per una somma pari a 3 miliardi di lire per il 1987, 4 miliardi di lire per il 1988 e 3 miliardi di lire per il 1989. All'impegno, liquidazione e pagamento delle spese provvede il rettore, in deroga alle norme di contabilita' pubblica vigenti, secondo norme emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del tesoro. Tali norme dovranno consentire rapidita' di spesa ed essere improntate al rispetto dell'autonomia degli organi universitari prevedendo esclusivamente il controllo sull'effettiva destinazione dei fondi. Le somme non impegnate per le finalita' di cui all'articolo 2, purche' non eccedenti il 30 per cento del totale, possono essere utilizzate dall'Universita' di Bologna, sentito il comitato promotore, per il potenziamento di strutture di ricerca.

Testo in vigore dal 26 marzo 1987 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-03-16;113~art4 · fonte del testo