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All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stabilito in lire 3 miliardi per il 1987, in lire 4 miliardi per il 1988 e in lire 3 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1987 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 26 marzo 1987 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-03-16;113~art6 · fonte del testo